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APPRENDISTATO

 


Cos'è?
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.
Qualunque datore di lavoro può assumere apprendisti che intendano conseguire una qualificazione per la quale occorre un addestramento pratico ed un insegnamento tecnico professionale.


Settori in cui è ammesso
L'apprendistato è ammesso in tutti i settori produttivi.
Il numero di apprendisti che l'imprenditore, non artigiano, ha facoltà di assumere nella propria azienda non può essere superiore a tre qualora lo stesso abbia alle proprie dipendenze meno di tre lavoratori qualificati o specializzati o non ne abbia affatto (per gli artigiani i limiti numerici sono stabiliti dalla legge 443 del 1985). L'apprendistato potrà essere effettuato in tutte le imprese' anche quelle agricole, e potrà riguardare tutti i giovani, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

Età
L'età di accesso all'apprendistato viene ampliata: l'età massima viene portata a 24 anni,elevabile a 26 anni nelle aree dichiarate dalla CEE obiettivi 1 e 2 (per i portatori di handicap l'età fissata è di 28 anni, ulteriormente elevata di 2 anni per le aree suddette), ferme restando le possibilità di ulteriore estensione decise dalla contrattazione collettiva nell'artigianato: infatti in tale settore l'età massima è elevabile a 29 anni per mansioni di alto contenuto professionale.
Per quanto invece riguarda l'età minima dell'apprendista, essa è stata modificata con l'entrata in vigore della Legge n. 9/99 che fissa i nuovi limiti per l'adempimento dell'obbligo scolastico, e dal decreto legge n. 345/99, che fissa secondo le normative CEE l'età minima di ingresso nel mondo del lavoro. Alla luce di queste nuove norme, unitamente a quanto stabilito dalla Legge 196/97, può essere assunto come apprendista un giovane di età non inferiore ai 16 anni, ovvero 15 per il settore artigianato. A tale riguardo, però, la lettera circolare del Ministero del lavoro, protocollo n. 5/27920/70 del 10 novembre 1999 ha apportato ulteriori modifiche: infatti la precisazione del Ministero chiarisce che l'effettiva operatività del limite di 16 anni sancito dalla legge 196/97, deve ritenersi differita a far data dall'effettivo innalzamento dell'obbligo scolastico a dieci anni.

Durata
La durata varia a seconda dei settori produttivi e dei contratti collettivi nazionali applicati, essa non potrà essere inferiore a 18 mesi e superiore ai 4 anni. Restano salve le condizioni di migliore favore del settore dell'artigianato per il quale la durata massima del periodo di apprendistato resta fissato a 5 anni.

 

 

 
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